Art. 6.
(Misure fiscali).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, alle imprese agricole e agroalimentari e ai loro consorzi che adottano il regime di certificazione e di controllo della qualità ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di impegno di 25 milioni di euro per l'anno 2007.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.